COVID-19

Informazioni dell’UFAS: regola del 50 per cento

Data di pubblicazione
22.06.2020
Organizzazione
Confederazione

A complemento della legge sui sussidi (LSu), l’articolo 13 LPAG prevede che gli aiuti finanziari ammontino al massimo al 50 per cento delle spese computabili. Questa disposizione sancisce il principio di sussidiarietà degli aiuti finanziari federali e ha lo scopo di sollecitare i richiedenti a fornire un’adeguata prestazione propria e a reperire altre fonti di finanziamento.

In seguito alla pandemia di COVID-19 l’UFAS è stato contattato da diverse organizzazioni che hanno espresso il timore concreto di non riuscire a rispettare questa regola del 50 per cento nel 2020.

Dopo aver consultato l’Ufficio federale di giustizia e l’Amministrazione federale delle finanze, possiamo affermare che la clausola di rigore di cui all’articolo 28 capoverso 3 LSu può essere applicata in relazione alla crisi di COVID-19. Pertanto, se in alcuni casi gli aiuti finanziari alle organizzazioni dovessero superare il 50 per cento delle spese computabili, sarebbe giustificato considerarli come casi di rigore, a condizione che sia dimostrato che il superamento del limite è stato causato dalla pandemia.

Attualmente sono ancora in corso accertamenti giuridici per definire in che misura le attività, le manifestazioni, i campi di gruppo, gli scambi e i corsi di formazione e formazione continua che non sono stati svolti a causa della pandemia possano essere presi in considerazione nel calcolo degli aiuti finanziari. Vi forniremo ulteriori informazioni in merito non appena saranno disponibili.

Nel frattempo, come già comunicato nell’informativa del 1° aprile 2020, vi chiediamo d’indicare in un elenco (v. modello allegato) tutte le attività che non è o non è stato possibile svolgere del tutto o nella stessa misura a causa della situazione straordinaria. Queste informazioni ci aiuteranno in un secondo tempo a comprendere la dimensione complessiva della situazione straordinaria e, su questa base, a esaminare e adottare ulteriori provvedimenti.