Temi e basi

Leggi cantonali

Leggi cantonali

Per quanto attiene alla politica dell’infanzia e della gioventù i Cantoni dispongono di una competenza generale: hanno la facoltà di emanare leggi proprie, con riserva del diritto federale, che è di rango superiore. I Cantoni possono emanare regolamentazioni legali nei seguenti ambiti:

  • organizzazione della politica dell’infanzia e della gioventù;
  • obiettivi e compiti dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù;
  • promozione, protezione e partecipazione quali obiettivi della politica dell’infanzia e della gioventù;
  • questioni di coordinamento;
  • questioni di procedura;
  • commissioni per la gioventù;
  • versamento di aiuti finanziari.

I Cantoni sfruttano il loro margine di manovra in modo diverso: alcuni dispongono di leggi di ampio respiro emanate dal Parlamento; altri disciplinano soltanto singoli settori o fanno riferimento a disposizioni della Costituzione cantonale per quanto concerne le attività in materia di politica dell’infanzia e della gioventù; un terzo gruppo di Cantoni, infine, non dispone di basi legali specifiche in materia.