Temi e basi

Diritto costituzionale svizzero

Basi e competenze in Svizzera

Il federalismo cooperativo praticato in Svizzera comprende tutte le forme di collaborazione intercantonale e di cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. I diversi tipi di cooperazione, facoltativa o basata su norme di diritto federale, rispettano il principio di sussidiarietà (art. 3 e 42 Cost.).

Lievi ingerenze nell’autonomia cantonale risultano da raccomandazioni di organi intercantonali quali la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) o la sua conferenza technica, la "Conférence pour la politique de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ)". Tali raccomandazioni non sono vincolanti, ma contribuiscono all’armonizzazione delle disposizioni e fungono da stimolo per un dibattito in materia. Esempi

  • raccomandazioni della CDOS concernenti la custodia complementare alla famiglia nell’ambito della prima infanzia (disponibili in tedesco e francese)
  • raccomandazioni della CDOS, 16 maggio 2016 (disponibili in tedesco e francese)

Interventi notevolmente più significativi sono effettuati sulla base di accordi intercantonali (concordati), che si applicano a tutti i Cantoni che vi hanno aderito. Esempi:

Ai concordati cantonali corrisponde, nel sistema del federalismo cooperativo verticale, la cosiddetta competenza della Confederazione a emanare norme legislative generali (seppur con un ruolo secondario nella politica dell’infanzia e della gioventù), che delega alla Confederazione l’emanazione di una regolamentazione parziale in un determinato settore, ma lascia ai Cantoni ampie libertà nell’impostarla. Esempio: