Aiuti finanziari

Aiuti finanziari della Confederazione

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Aiuti finanziari secondo la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)

In virtù della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG, RS 446.1), la Confederazione può concedere aiuti finanziari ad associazioni mantello, piattaforme di coordinamento, singole organizzazioni ed istituzioni private nonché a Cantoni e Comuni per l’adempimento di un compito chiaramente definito.

Diritti del fanciullo

Con il credito "Diritti del fanciullo" dell'UFAS (circa 200 000 franchi all'anno), la Confederazione si impegna per coordinare l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e farla conoscere meglio. Essa può a questo scopo concludere contratti di prestazioni con organizzazioni partner attive nell'ambito dei diritti dei minori a livello nazionale o di regione linguistica. Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari.

Protezione dell'infanzia

L'UFAS dispone di un credito «Protezione dell'infanzia» di circa 900 000 franchi l'anno. Essa può concludere contratti di prestazioni con organizzazioni partner attive a livello nazionale o di regione linguistica oppure decidere formalmente di finanziare singoli progetti. Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari.