Aiuti finanziari
Aiuti finanziari della Confederazione
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Aiuti finanziari secondo la legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)
In virtù della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG, RS 446.1), la Confederazione può concedere aiuti finanziari ad associazioni mantello, piattaforme di coordinamento, singole organizzazioni ed istituzioni private nonché a Cantoni e Comuni per l’adempimento di un compito chiaramente definito.
- Associazioni mantello e piattaforme di coordinamento attive a livello nazionale:
gestione delle strutture e attività regolari (art. 7 cpv. 1). Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari. - Singole organizzazioni che operano a livello nazionale o di regione linguistica nell’ambito delle attività giovanili extrascolastiche e dello scambio di giovani:
gestione delle strutture e attività regolari (art. 7 cpv. 2). Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari. - Istituzioni private:
- progetti di durata limitata d’importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 8). Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari.
- formazione e perfezionamento di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza (art. 9). Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari.
- progetti che promuovono la partecipazione politica a livello federale (art. 10). Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari. - Cantoni e Comuni:
progetti di durata limitata d’importanza nazionale che fungono da modello per l’ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche (art. 11). Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari. - Cantoni:
programmi volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù (art. 26). Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari.
Diritti del fanciullo
Con il credito "Diritti del fanciullo" dell'UFAS (circa 200 000 franchi all'anno), la Confederazione si impegna per coordinare l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e farla conoscere meglio. Essa può a questo scopo concludere contratti di prestazioni con organizzazioni partner attive nell'ambito dei diritti dei minori a livello nazionale o di regione linguistica. Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari.
Protezione dell'infanzia
L'UFAS dispone di un credito «Protezione dell'infanzia» di circa 900 000 franchi l'anno. Essa può concludere contratti di prestazioni con organizzazioni partner attive a livello nazionale o di regione linguistica oppure decidere formalmente di finanziare singoli progetti. Informazioni complementari ed elenco dei beneficiari.