Temi e basi

La Confederazione

Leggi a livello federale

La competenza legislativa della Confederazione per le questioni dell’infanzia e della gioventù è circoscritta entro rigidi limiti costituzionali. La Confederazione esercita un’influenza nell’ambito della protezione dell’infanzia e della gioventù secondo il diritto penale e quello civile e nell’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti (art. 67 cpv. 2 Cost.). La legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) costituisce un’importante normativa federale per quanto concerne la politica dell’infanzia e della gioventù in senso stretto.

Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)

La legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG, RS 446.1), entrata in vigore il 1° gennaio 2013, è incentrata sull’integrazione sociale, culturale e politica dei bambini e giovani fino all’età di 25 anni e sullo sviluppo di forme aperte e innovative di attività extrascolastiche.

La legge promuove concretamente:

  • attività extrascolastiche associative e aperte svolte da singole organizzazioni e associazioni mantello (art. 7 LPAG);
  • l’offerta di formazione e perfezionamento per i giovani che esercitano a titolo onorifico funzioni direttive, consultive o di assistenza (art. 9 LPAG);
  • progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani svolti da istituzioni private e pubbliche (art. 8 e 11 LPAG).

Inoltre, a titolo di finanziamento iniziale, per un periodo di otto anni dall’entrata in vigore della LPAG sono previsti aiuti finanziari per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù negli ambiti della promozione, della protezione e della partecipazione (art. 26 LPAG).

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti dei minori

Il 1° agosto 2010 è entrata in vigore l’ordinanza dell’11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1). Essa si basa sull’articolo 386 del Codice penale (CP, RS 311.0), il quale conferisce alla Confederazione la competenza di prendere misure di informazione e di educazione o altre misure tese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

L’ordinanza consente alla Confederazione di adottare misure di prevenzione sotto forma di programmi nazionali. Esempi:

In virtù dell’ordinanza, la Confederazione può anche adottare provvedimenti per il rafforzamento dei diritti del fanciullo giusta gli articoli 19 e 34 CDF e concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro che svolgono progetti tesi a proteggere i fanciulli e i giovani o a rafforzare i diritti dei minori.

Protezione dell’infanzia secondo il diritto civile

La protezione dell’infanzia secondo il diritto civile comprende disposizioni sul diritto di famiglia e sul diritto di protezione dei minori e degli adulti. L’intervento statale nell’ambito della protezione dell’infanzia secondo il diritto civile è disciplinato in modo esaustivo dal diritto federale e attuato dai Cantoni.
Il nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, obbliga i Cantoni a istituire autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) professionali (art. 440–442 CC, RS 210).

L’organizzazione concreta di queste ultime è di competenza cantonale.
Giusta l’articolo 317 CC, i Cantoni sono incaricati di assicurare con appropriate prescrizioni la cooperazione tra tutti gli attori operanti nei campi della protezione dell’infanzia secondo il diritto civile, del diritto penale minorile e dell’aiuto alla gioventù in generale.

Giovani lavoratori, sostanze stupefacenti, asilo e altre basi giuridiche

Protezione dei giovani lavoratori

La legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL, RS 822.11) e la relativa ordinanza del 28 settembre 2007  sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) disciplinano la protezione della salute e della sicurezza dei giovani lavoratori (ad es. durata del lavoro e del riposo). La competenza normativa spetta alla Confederazione, mentre la vigilanza ai Cantoni. Per l’attuazione dell’OLL 5 la SECO ha redatto apposite indicazioni.

Vendita di prodotti del tabacco e di bevande alcoliche

La Costituzione federale conferisce alla Confederazione la competenza di adottare provvedimenti a tutela della salute (art. 118 Cost.), come ad esempio limitare la pubblicità e la vendita di prodotti del tabacco e di bevande alcoliche:

  • la nuova legge sui prodotti del tabacco intende proteggere meglio i giovani dal consumo dei prodotti del tabacco e dai loro effetti dannosi;
  • La revisione totale della legislazione sull’alcol, che doveva permettere tra l’altro di creare una base legale per i test d’acquisto, è stata respinta. Si prevede una revisione parziale.

Diritto di asilo

La legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi, RS 142.31) contiene disposizioni particolari per i richiedenti l’asilo minorenni (ad es., le domande d’asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità; essi hanno diritto a una persona di fiducia per la durata della procedura).

Altre basi giuridiche

Diversi altri atti normativi a livello federale fanno riferimento ai bambini e ai giovani, ad esempio:

  • diritto d’adozione (principalmente art. 264–269c CC; in revisione);
  • ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’affiliazione, OAMin, RS 211.222.338);
  • mantenimento del figlio (modifica delle relative disposizioni del CC e di altri atti normativi; data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2017; testo sottoposto a referendum);
  • diritto penale (Codice penale, CP), legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341), Diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMin, RS 311.1); v. anche;
  • disposizioni di diritto penale, civile e della protezione dei dati che possono essere pertinenti nel contesto della protezione della gioventù dai rischi dei media (ad es. pornografia secondo l’art. 197 CP, rappresentazione di atti di cruda violenza secondo l’art. 135 CP).